Sez. 1, Sentenza n. 12779 del 13/12/1995 (Rv. 495054 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali - Sanzioni - Art. 106 R.D. n. 383 del 1934 - Abrogazione - Esclusione.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
L'art. 106 della legge comunale e provinciale (R.D. n. 383 del 1934) - che sanziona le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali che non trovino la loro sanzione in altre espresse disposizioni legislative - non può considerarsi abrogato in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1 legge n. 689 del 1981, sia perché gli artt. 16 e 17 di quest'ultima legge hanno fatto espresso riferimento alle modalità di pagamento previste nel successivo art. 107 ed hanno individuato nel Sindaco il destinatario dei rapporti relativi alle infrazioni ai regolamenti comunali, sia perché detto art. 106 è stato esplicitamente fatto salvo dall'art. 64, lett. "c", legge n. 142 del 1990. Ne deriva che il principio di legalità dell'illecito amministrativo, contenuto nell'art. 1 legge n. 689 del 1981, non si estende, quanto al precetto, ai regolamenti comunali (e provinciali), i quali trovano il loro fondamento costituzionale nel riconoscimento delle autonomie locali, affermato negli artt. 5 e 128 Cost., con cui deve coordinarsi il principio della riserva di legge, di carattere relativo, previsto dall'art. 23 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 5, Costituzione art. 23, Costituzione art. 128, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 107 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)