Sez. 1, Sentenza n. 11522 del 29/10/1991 (Rv. 474467 - 01)
Comunità europea - Comunità Economica Europea - Disposizioni fiscali - Rimborso dei dazi | Per somme indebitamente versate in contrasto con l'ordinamento comunitario - Interessi - Disciplina ex art. 1284 cod. civ. - Operatività.
Comunità europea - Comunità Economica Europea - Disposizioni fiscali - Rimborso dei dazi
In tema di ripetizione di somme indebitamente pagate all' Amministrazione finanziaria in contrasto con l'ordinamento comunitario, gli interessi sono regolati dalla disciplina generale dell'art. 1284 cod. civ. e successive modificazioni, tenuto conto che il suddetto credito esula dalle specifiche previsioni di cui agli artt. 91-93 della "legge doganale" (D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) e che l'ambito di applicazione di queste non è stato ampliato dall'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il cui primo comma si limita ad estendere all'"indebito comunitario" il termine quinquennale di decadenza per la proposizione dell'azione di rimborso (con immediata operatività rispetto ai termini in corso alla data della sua entrata in vigore, ma senza interferenza sull'ammissibilità di domande già ritualmente introdotte in epoca anteriore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 91, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 92, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 93, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)