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Sez. 5, Sentenza n. 15526 del 02/07/2009 (Rv. 608703 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Diritti doganali non dovuti per contrasto con norme comunitarie - Azione di ripetizione - Termine quinquennale di decadenza ex art. 91 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Applicabilità retroattiva - Fondamento - Contrasto con il diritto comunitario - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608703-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di diritti doganali, l'art. 29, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nella parte in cui fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, dichiarando applicabile il termine quinquennale di decadenza previsto da tale disposizione a tutte le domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali, ha portata generale, ed è pertanto applicabile retroattivamente anche alle domande di ripetizione di somme versate in contrasto con la normativa comunitaria, non risultando incompatibile con l'ordinamento comunitario, il quale non vieta agli Stati membri di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in sua violazione un termine di decadenza derogatorio rispetto al termine ordinario di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, a condizione che esso trovi applicazione anche alle azioni di ripetizione di tributi indebitamente riscossi che siano fondate sul diritto interno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 91, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)