Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 24/05/1991 (Rv. 472342 - 01)
Conto corrente - Chiusura del conto - Approvazione | Effetti.
Conto corrente - Chiusura del conto - Approvazione
In tema di contratto di conto corrente, l'approvazione dell'estratto- conto a norma dell'art. 1832, avendo valore confessorio limitatamente ai fatti, non esteso, perciò, alle posizioni giuridiche delle parti, non impedisce, né al cliente né alla banca, di contestare la validità o l'efficacia del rapporto cui si riferiscono le singole annotazioni, sempre che si tratti di rapporto fra le medesime parti di detto contratto, quale risulta dalla sua originaria stipulazione o da altre pattuizioni successivamente intervenute, escludendosi, invece, qualunque altra contestazione relativa alla legittimità sostanziale delle annotazioni, come quelle relative a rapporti tra il correntista ed altri soggetti o a vizi afferenti alla posta annotata, ma estranei al contenuto di quel contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)