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Sez. 1, Sentenza n. 17440 del 22/08/2011 (Rv. 619422 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equo indennizzo - Procedura fallimentare - Determinazione della durata - Procedimenti iniziati su reclamo del fallito - Detrazione dalla durata complessiva - Automaticità - Esclusione - Presupposti e limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619422-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di diritto alla equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, la detrazione della durata dei procedimenti iniziati su reclamo del fallito dalla durata complessiva della procedura fallimentare non può dipendere dalla mera circostanza fattuale dell'avvenuta presentazione dei reclami, dovendo accertarsi se la definizione dei predetti procedimenti sia dipesa da inerzie o intenti dilatori dei falliti, mentre la circostanza che si tratti di comportamenti che costituiscono attuazione del diritto di azione e di difesa a tutela degli interessi del fallito non giustifica di per sè una automatica detrazione, potendo solo influire, eventualmente, sulla quantificazione dell'indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)