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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 174 del 1987

Decisione
decisa il 1987-05-07, depositata il 1987-05-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:174
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 4268

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Finanziamento
  • Contributi di malattia a carico dei liberi professionisti
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata con ordinanza che omette di motivarne la rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della l. 27 dicembre 1983, n. 730, relativo alla contribuzione di malattia a carico dei liberi professionisti,sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Norme impugnate

  • art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730

Parametri

Massima n. 4269

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Finanziamento
  • Contributi di malattia a carico di liberi professionisti
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Non è suscettibile di formare oggetto del giudizio di costituzionalità un atto carente di forza di legge. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 97 Cost. - del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538). - S. n. 167/1986

Norme impugnate

  • d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538

Parametri

Massima n. 4270

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Finanziamento
  • Contributi di malattia a carico di liberi professionisti
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative a decreti legge non convertiti in legge dal Parlamento nel termine prescritto ai sensi dell'art. 77 Cost.. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dei d.l. 10 gennaio 1983 n. 2; 11 marzo 1983 n. 59; 11 maggio 1983 n. 176; 11 luglio 1983 n. 317, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.). - O. n. 282/1986

Norme impugnate

  • d.l. 11 marzo 1983, n. 59
  • d.l. 10 gennaio 1983, n. 2
  • d.l. 11 luglio 1983, n. 317
  • d.l. 11 maggio 1983, n. 176

Parametri

Massima n. 4271

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Finanziamento
  • Contributi di malattia a carico dei liberi professionisti
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni identiche nei riferimenti, motivi e argomenti, ad altre già in precedenza decise, quando non vi siano ragioni di sorta per discostarsi da quelle pronunce. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537, 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 101 Cost.). - S. n. 167/1986; O. n. 282/1986.

Norme impugnate

  • legge 26 settembre 1981, n. 537
  • legge 29 febbraio 1980, n. 33
  • art. 14 legge 26 aprile 1982, n. 181
  • art. 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402
  • art. 63 legge 23 dicembre 1978, n. 833
  • art. 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663
  • art. 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463
  • legge 11 novembre 1983, n. 638
  • art. 4 d.l. 12 settembre 1983, n. 463
  • art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1984); dell'art. 1 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti); dell'art. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); dell'art. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33); dell'art. 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402; dei dd.ll. 10 gennaio 1983 n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317; dell'art. 14 l. 26 aprile 1982 n. 181; degli artt.4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638); dell'art. 12, d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), promossi con ordinanze emesse il 26 marzo dal Pretore di Brescia, il 14 maggio 1986 dal Pretore di Firenze, il 18 novembre e 18 dicembre 1985 dal Pretore di Modena (n. 3 ordd.), il 21 giugno 1984 dal Tribunale di Brescia, il 17 giugno 1986 dal Pretore di Napoli, il 18 dicembre 1985 dal Pretore di Modena, il 9 giugno 1986 dal Pretore di Rieti, il 26 e 31 gennaio 1985 dal Tribunale di Brescia, il 25 giugno e il 9 luglio 1986 dal Pretore di Avezzano, iscritte ai nn. 513, 600, 625, 626, 627, 673, 677, 678, 679, 700, 701, 707, 708 e 709 del Registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 48, 52, 56, 57 e 58 della prima serie speciale dell'anno 1986. Visti gli atti di costituzione di Faglia Giovanni ed altri e di Colombo Ambrogio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che la normativa relativa ai contributi sociali di malattia dovuti dai liberi professionisti per gli anni 1980-1984 è stata oggetto di rimessione a questa Corte da parte di diversi Pretori, in funzione di giudici del lavoro, e dal Tribunale di Brescia; in particolare va rilevato che sono stati impugnati: 1) con ordinanza emessa il 26 marzo 1986 dal Pretore di Brescia gli artt. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3, lett. b, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 1 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. in l. 26 settembre 1981 n. 437 (recte 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, 35 (recte 33) l. 27 dicembre 1983 n. 730, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. e l'art. 1 d.P.R. n. 538/1980 per contrasto con gli artt. 23, 76 e 77 Cost. (ord. n. 513/1986 R.O.); 2) con ordinanza emessa il 14 maggio 1986 dal Pretore di Firenze gli artt. 1, secondo comma, d.P.R. n. 538/1980, 12, quinto comma, d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14, terzo comma, l. n. 181/1982, 4, quinto comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 e 33, secondo comma, l. n. 730/1983, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (ord. n. 600/1986 R.O.); 3) con ordinanza emessa il 18 novembre 1985 (pervenuta il 4 agosto 1986) dal Pretore di Modena l'art. 1 d.P.R. n. 538/1980 per contrasto con gli artt. 3, 23 e 97 Cost., nonché gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 ed ancora i dd.ll. nn. 2/1983, 59/1983, 176/1983, 317/1983, per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord. n. 625/1986 R.O.); 4) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta il 4 agosto 1986) dal Pretore di Modena gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983, per contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. (ord. n. 626/1986 R.O.); 5) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta il 4 agosto 1986) dal Pretore di Modena gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980 per contrasto con gli artt. 3, 23 e 97 Cost. nonché 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, ed ancora i dd.ll. nn. 2/1983, 59/1983, 176/1983 e 317/1983, per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord. n. 627/1986 R.O.); 6) con ordinanza emessa il 21 giugno 1984 (pervenuta il 9 settembre 1986) dal Tribunale di Brescia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (ord. n. 673/1986 R.O.); 7) con ordinanza emessa il 17 giugno 1986 dal Pretore di Napoli l'art. 33 l. n. 730/1983 per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (ord. n. 677/1986 R.O.); 8) con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta il 9 settembre 1986) dal Pretore di Modena gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 8 d.l. n. 2/1983, 33 l. n. 730/1983, per contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. (ord. n. 678/1986 R.O.); 9) con ordinanza emessa il 9 giugno 1986 dal Pretore di Rieti il d.P.R. n. 538/1980, nonché l'art. 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, per contrasto con gli artt.3, 23, 56 (recte 53), 76, 97 e 101 Cost. (ord. n. 679/1986 R.O.); 10-11) con due ordinanze emesse rispettivamente il 31 e il 26 gennaio 1985 (pervenute entrambe il 22 settembre 1986) ancora dal Tribunale di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (ordd. nn. 700 e 701/1986 R.O.); 12-14) con tre ordinanze emesse due il 25 giugno e una il 9 luglio 1986 dal Pretore di Avezzano gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983, per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord. n. 707-709/1986 R.O.); che le menzionate disposizioni vengono denunciate nella parte in cui determinano la misura fissa, quella percentuale, nonché il massimale, per il contributo sociale di malattia dei liberi professionisti, in modo più oneroso - si assume - rispetto a quanto dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai liberi professionisti non aventi reddito anche da lavoro dipendente o da pensione, da coloro non tenuti, prima della legge n. 833/78, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica (art. 63 l. n. 833/78 e successivi decreti ministeriali): ciò a parità di reddito e di prestazioni sanitarie, prescindendosi totalmente, si ravvisa, dalla capacità contributiva di ciascuno ed in violazione del principio di imparzialità; che il d.P.R. n. 538/1980 è stato oggetto di impugnazione anche perché sarebbe stato emanato in contrasto con quanto dispongono gli artt. 23, 76 e 77 Cost.; che l'art. 14 d.l.12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638) contrasterebbe pure con l'art. 101, secondo comma, Cost. poiché, essendo norma sostanzialmente di natura innovativa anziché di interpretazione autentica, avrebbe compromesso e limitato il potere spettante al giudice di interpretare le leggi nella loro applicazione (ord. 679/1986); che, per quanto attiene ai giudizi relativi all'ord. n. 513/1986 e all'ord. n. 600/1986, questi concernono rispettivamente cittadini c.d."non mutuati" (disciplinati in pejus, si assume, dall'impugnato art. 63 l. n. 833/1978) e "un agente di commercio socio accomandante di s.n. c." (che rimarrebbe discriminato rispetto ai soci di società a responsabilità limitata o per azioni, nei cui confronti, per la commisurazione del contributo, non si terrebbe conto del reddito da tale attività derivante); che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 513/86 si sono costituiti Faglia Giovanni ed altri; che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri nei predetti giudizi incidentali (ad eccezione di quelli di cui alle ordd. nn. 627, 673 e 700/1986) deducendo la manifesta infondatezza delle questioni;
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse; che, come preliminarmente eccepito dall'Avvocatura dello Stato, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dall'ordinanza n. 677/86, avendo il Pretore rimettente omesso ogni motivazione e ogni riferimento specifico, idoneo a sorreggere la dedotta questione; che questa Corte con sentenza n. 167 del 1986 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, in quanto provvedimento non avente natura legislativa (v. anche le successive ordinanze n. 282/1986 e n. 55/1987); che pertanto le questioni coinvolgenti detto d.P.R. n. 538 sollevate dalle ordd. nn. 513, 600, 625, 627, 678, 700 e 701/1986 R.O. vanno dichiarate manifestamente inammissibili; che pure manifestamente inammissibili sono le questioni (v. ord. 625, 627 e 678/1986 R.O.) concernenti i decreti legge 10 gennaio 1983 n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317, non essendo stati essi oggetto di conversione da parte del Parlamento (cfr. la cit. ord. n. 282 del 1986); che con le richiamate pronunce è stata dichiarata infondata (ovvero manifestamente infondata) ogni altra questione di legittimità costituzionale, secondo le prospettazioni assunte, delle disposizioni concernenti i contributi obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti ovvero sui cittadini c.d. "non mutuati"; che le ordinanze di cui in epigrafe propongono questioni identiche nei riferimenti, motivi ed argomenti, talché non sussistono ragioni di sorta ovvero nuove prospettazioni tali da doversi modificare, in punto, quanto già deciso; che, pertanto, le dedotte questioni, oltre quelle manifestamente inammissibili, vanno dichiarate manifestamente infondate; che parimenti manifestamente infondata va dichiarata la questione sollevata dal Pretore di Firenze con l'ord. n. 600/1986: in effetti, sebbene posta con riferimento ad "un agente di commercio socio accomandante di s.n. c." la questione si fonda anch'essa, identicamente a quelle prese in considerazione in precedenza, sui criteri adottati dal legislatore (fino alla l. n. 730/1983) per la determinazione del contributo sociale di malattia, con particolare riferimento alla assoggettabilità o meno di determinati redditi rispetto ad altri.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi: 1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza n. 677/1986; 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 sollevata, in relazione agli artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 97 Cost., dai Pretori di Brescia (ord. n. 513/1986), Firenze (ord. n. 600/1986), Modena (ordd. nn. 625, 627 e 678/1986), Rieti ( ord. n. 679/1986) e dal Tribunale di Brescia (ordd. nn. 700 e 701/1986); 3) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei decreti legge 10 gennaio 1983 n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317 sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dal pretore di Modena (ordd. nn. 625, 627 e 678/1986); 4) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevate, in relazione agli artt. 3, 53, 97 e 101 Cost., dai pretori di Brescia (ord. n. 513/1986), Modena (ordd. nn. 625, 627 e 678/1986), Rieti (ord. n. 679/1986), Avezzano (ordd. nn. 707 e 709/1986), nonché dal tribunale di Brescia (ordd. nn. 673, 700 e 701/1986); 5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, quinto comma, d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14, terzo comma, l. 26 aprile 1982 n. 181, 4, quinto comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638) e 33, secondo comma, l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dal Pretore di Firenze (ord. n. 600/1986). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: BORZELLINO Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

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