Sez. 1, Sentenza n. 2170 del 10/08/1966 (Rv. 324241 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - BENI PARAFERNALI (SEPARAZIONE DEI BENI) - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI CONIUGI NEI CONFRONTI DEI TERZI PER LE CONVENZIONI POSTE IN ESSERE DAL MARITO - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - BENI PARAFERNALI (SEPARAZIONE DEI BENI) - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI CONIUGI NEI CONFRONTI DEI TERZI PER LE CONVENZIONI POSTE IN ESSERE DAL MARITO - CONDIZIONI.*
La responsabilita solidale dei coniugi verso i terzi per le convenzioni poste in essere dal marito, in ordine ai beni parafernali della moglie, ricorre solo allorche il marito abbia esercitato l'amministrazione o avuto il godimento di tali beni senza procura ma anche senza l'opposizione della moglie, e sussista la prova della scientia e della patientia di costei per gli Atti di gestione posti in essere del coniuge. In difetto di tali presupposti, ciascuno assume la responsabilita patrimoniale per gli Atti posti in essere in proprio nome.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)