Sez. L, Sentenza n. 5822 del 06/11/1982 (Rv. 423567 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - BENI PARAFERNALI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI CONIUGI NEI CONFRONTI DEI TERZI PER LE CONVENZIONI POSTE IN ESSERE DAL MARITO - CONDIZIONI - AMMINISTRAZIONE DI FATTO DA PARTE DEL MARITO - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA MOGLIE - MANDATO TACITO - SUSSISTENZA - ATTIVITÀ DEL MARITO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - BENI PARAFERNALI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI CONIUGI NEI CONFRONTI DEI TERZI PER LE CONVENZIONI POSTE IN ESSERE DAL MARITO - CONDIZIONI - AMMINISTRAZIONE DI FATTO DA PARTE DEL MARITO - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA MOGLIE - MANDATO TACITO - SUSSISTENZA - ATTIVITÀ DEL MARITO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE.*
A norma degli abrogati artt. 212 e 213 cod. civ., quando il marito abbia esercitato l'amministrazione o avuto il godimento dei beni parafernali senza opposizione della moglie, essendovi la prova della "scientia" e della "patientia" di costei per gli Atti di gestione posti in essere dal coniuge, sussiste la responsabilità solidale di entrambi i coniugi verso i terzi per le convenzioni poste in essere dal marito. Se il marito abbia assunto di fatto la amministrazione di detti beni, ben può il giudice del marito, stante la comunanza di vita e di interessi tra i coniugi, far risalire a carico della moglie, per effetto di fondate presunzioni, dell'esistenza del mandato tacito di tipo rappresentativo, le conseguenze dell'attività del marito. (Conf 3293/73, mass n 367168, sulla seconda parte; (Conf 2098/72, mass n 359318; (Conf 2170/66, mass n 324241).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 212, Cod. Civ. art. 213, Cod. Civ. art. 1004
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)