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Sez. 3, Sentenza n. 1096 del 09/05/1964 (Rv. 301561 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE AD OPERA DI PARTE - TERMINE.*
Stato
decisa il 1964-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301561-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE AD OPERA DI PARTE - TERMINE.*

L'inefficacia del decreto ingiuntivo, per essere stato notificato dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla relativa pronuncia, non e rilevabile d'ufficio. L'intimato, che voglia far dichiarare tale inefficacia deve proporre tempestiva opposizione e proporne esplicita istanza nel corso istruttorio, e non (tardivamente) nella comparsa conclusionale, dopo la rimessione della causa al collegio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)