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Sez. 5, Sentenza n. 753 del 26/03/1986 Cc. (dep. 14/04/1986) Rv. 172466 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI COERCIZIONE PERSONALE, EMESSO IN VIOLAZIONE DELLA REGOLA DI SPECIALITÀ IN MATERIA DI ESTRADIZIONE, RIMASTO INESEGUITO - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE - FATTISPECIE: STATO DI CUSTODIA CAUTELARE RAPPORTABILE A DIVERSA CAUSALE.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172466-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI COERCIZIONE PERSONALE, EMESSO IN VIOLAZIONE DELLA REGOLA DI SPECIALITÀ IN MATERIA DI ESTRADIZIONE, RIMASTO INESEGUITO - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE - FATTISPECIE: STATO DI CUSTODIA CAUTELARE RAPPORTABILE A DIVERSA CAUSALE.*

È inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione avverso provvedimento di coercizione personale, emesso in violazione della regola di specialità, contenuta nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione, firmata il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, poiché riferito a fatti anteriori a quelli per i quali l'estradizione venne concessa, quando il provvedimento medesimo risulti ineseguito. (nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso, il tribunale, in Sede di appello avverso mandato di cattura emesso dal G.i. E rimasto ineseguito poiché notificato irregolarmente aveva rigettato il gravame riconoscendo che lo stato di custodia cautelare non era rapportabile al provvedimento adottato in violazione della regola di specialità, ma a diversa causale). (V mass n 164701).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)