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Sez. U, Sentenza n. 12 del 19/05/1984 Cc. (dep. 09/06/1984) Rv. 164701 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA D'ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 RATIFICATA CON LEGGE 30 GENNAIO 1963 N. 300 - ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE PER FATTI ANTERIORI A QUELLI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI ESTRADIZIONE - SOSPENSIONE - CONDIZIONI ED ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164701-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA D'ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 RATIFICATA CON LEGGE 30 GENNAIO 1963 N. 300 - ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE PER FATTI ANTERIORI A QUELLI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI ESTRADIZIONE - SOSPENSIONE - CONDIZIONI ED ECCEZIONI.*

"la regola di specialità" contenuta nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione, firmata il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300, costituisce, in riferimento a fatti anteriori a quelli per i quali l'estradizione venne concessa, motivo di sospensione dell'Esercizio della giurisdizione penale nella fase requirente, di cognizione ed esecutiva, fintanto che non si realizzino le ipotesi espressamente indicate alle lettere a) e b) di detto articolo (consenso dello stato estradante o mancato allontanamento entro quarantacinque giorni dal momento in cui l'estradato abbia la possibilità legittima di farlo o ritorno nel territorio dello stato). A tale regola fanno eccezione i casi di cui al numero 2 dell'art. 14 della convenzione (pericolo di allontanamento dell'estradato dal territorio o di prescrizione).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957, Legge 30/01/1963 num. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)