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Sez. 3 - , Sentenza n. 2340 del 31/01/2017 (Rv. 642716 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Giudizio di appello – Sentenza “a sorpresa” – Rilievo officioso della mancata riproposizione, nelle conclusioni del giudizio di primo grado, delle istanze istruttorie formulate dalla appellante – Nullità della sentenza di appello – Conseguenze – Cassazione con rinvio.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642716-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

In tema di giudizio di appello, la decisione di rigetto del gravame in ragione della mancata riproposizione, nelle conclusioni del giudizio di primo grado, delle istanze istruttorie già formulate dall’appellante, qualora tale questione sia stata rilevata d’ufficio senza essere previamente sottoposta all’attenzione delle parti, comporta la nullità della sentenza (cosiddetta "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa, e la sua deduzione con ricorso per cassazione determina, se fondata, la cassazione della sentenza con rinvio, affinchè in tale sede, in applicazione dell’art. 394, comma 3, c.p.c., sia dato spazio alle attività processuali omesse.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)