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Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014 (Rv. 630981 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630981-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE

L'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza (cosiddette "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorchè quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nella specie il giudice d'appello aveva deciso la controversia sulla base della questione, rilevata di ufficio ma non sottoposta al contraddittorio delle parti, benché caratterizzata da profili anche di fatto, dell'applicabilità, del Regolamento n. 1998/2006/CE del 15 dicembre 2006, che aveva stabilito l'utilizzabilità della disciplina degli aiuti "de minimis" anche per il settore dei trasporti, consentendola, altresì, per quelli concessi anteriormente alla sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)