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Sez. 3, Sentenza n. 3679 del 19/11/1999 Cc. (dep. 04/02/2000) Rv. 215461 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Assenza di autorizzazione paesaggistica - Rimessione in pristino ex art. 1 sexies l. n.431 del 1985 - Natura - Sanzione amministrativa riparatoria - Conseguenze - Applicabile nei confronti della persona giuridica.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215461-01

EDILIZIA - IN GENERE

La rimessione in pristino prevista dall'art. 1 sexies, comma 2, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 conv., con modif. in L. 8 agosto 1985 n. 431 ha natura di sanzione amministrativa oggettivamente riparatoria, in quanto volta alla eliminazione della causa della lesione, con la conseguenza che non trovano applicazione i principi in tema di responsabilità personale validi per le sanzioni amministrative aventi carattere punitivo; alla detta rimessione pertanto può essere tenuta anche una persona giuridica, alla quale appartengano le opere illegittimamente realizzate da chi, all'epoca, ne era legale rappresentante e nei confronti del quale, per detta sua condotta, sia stata pronunciata condanna ovvero (come nella specie) sentenza di applicazione della pena su richiesta. (Fattispecie di immobile di proprietà della Lega Navale Italiana e di ordine di rimessione in pristino emesso nei confronti del legale rappresentante della sede di Pisa, ormai cessato dall'incarico).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)