Sez. 2, Sentenza n. 27573 del 14/12/2005 (Rv. 586015 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Domande dell'opposto non accolte in sede monitoria - Riproponibilità nel giudizio ordinario di opposizione - Preclusione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, non può avanzare, salvo che non venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, riproponendo in via ordinaria la domanda o quella parte di essa che sia stata rigettata in via monitoria, con l'effetto che la relativa domanda, se proposta, va dichiara inammissibile e che, derivando tale sanzione da una preclusione all'esercizio dell'azione in via giurisdizionale, l'inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, sempre che sulla relativa questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)