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Sez. 3, Sentenza n. 16331 del 20/11/2002 (Rv. 558606 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Domande riconvenzionali proposte dall'opponente nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo - Successive riconvenzionali dell'opposto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558606-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione; tale principio, peraltro, è derogabile allorquando, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi in una posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, il cui ingresso nel medesimo processo sia stato consentito dal giudice (nella specie, l'opponente, cui era stato ingiunto il pagamento di una fornitura di merce, si era opposto facendo valere un controcredito, ma nel giudizio di opposizione il creditore opposto aveva fatto valere un più complesso rapporto tra le parti, dimostrando l'esistenza di un residuo credito superiore a quello azionato in via monitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)