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Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 09/08/1977 (Rv. 387261 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - ESISTENZA OBIETTIVA DI UN'IMPOSSIBILITA DI PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA - SUFFICIENZA - ADDEBITABILITA COLPEVOLE DI TALE IMPOSSIBILITA AD UNO DEI CONIUGI - RILEVANZA - PERSISTENZA - FATTI COLPEVOLI SOPRAVVENUTI ADDEBITABILI ALL'ALTRO CONIUGE - DEDUCIBILITA - FATTI PREESISTENTI, MA CONOSCIUTI SOLO DOPO L'OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387261-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - ESISTENZA OBIETTIVA DI UN'IMPOSSIBILITA DI PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA - SUFFICIENZA - ADDEBITABILITA COLPEVOLE DI TALE IMPOSSIBILITA AD UNO DEI CONIUGI - RILEVANZA - PERSISTENZA - FATTI COLPEVOLI SOPRAVVENUTI ADDEBITABILI ALL'ALTRO CONIUGE - DEDUCIBILITA - FATTI PREESISTENTI, MA CONOSCIUTI SOLO DOPO L'OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - RILEVANZA - LIMITI.*

Sebbene il nuovo diritto di famiglia piu non richieda come requisito indefettibile della pronunzia di separazione giudiziale la addebitabilita colpevole ad uno dei coniugi della crisi nella convivenza matrimoniale, ritenendo sufficiente l'esistenza obiettiva di un'impossibilita di prosecuzione di detta convivenza, tuttavia (come risulta dal capoverso dell'art 151, modificato dall'art 33 della legge n 151 del 1975) l'accertamento dell'eventuale addebitabilita della separazione assume ancora oggi Rilevanza giuridica sia ai fini del mantenimento, ex art 156, primo comma, cod civ, sia ad altri effetti giuridici. Pertanto, poiche con la separazione non vengono meno tutti gli effetti discendenti dal vincolo matrimoniale, rimanendo sospesa la sola convivenza, non puo ritenersi preclusa la possibilita di far valere, ai fini della mutazione del titolo della separazione, quei fatti colpevoli sopravvenuti addebitabili ad uno dei coniugi, e cio anche nell'interesse della prole. Alla stessa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda l'esistenza di fatti colpevoli preesistenti, ma conosciuti solo successivamente all'omologazione della separazione consensuale. Nella valutazione della natura ed intensita di tali ultimi fatti al fine di stabilire la loro incidenza sulla impossibilita della prosecuzione oppure della reintegrazione della convivenza coniugale, il giudice deve tener conto anche del criterio cronologico, accertando se, trascorso un certo lasso di tempo, essi possano ancora rivestire - in relazione alle particolari condizioni soggettive e ambientali dei coniugi - una idonea efficacia causativa sul fallimento della convivenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 com. 1 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)