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Sez. 1, Sentenza n. 5796 del 07/12/1978 (Rv. 395611 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - SEPARAZIONE GIUDIZIALE PER FATTO ADDEBITABILE AD UNO DEI CONIUGI - DOMANDA IN REGIME DI SEPARAZIONE CONSENSUALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395611-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - SEPARAZIONE GIUDIZIALE PER FATTO ADDEBITABILE AD UNO DEI CONIUGI - DOMANDA IN REGIME DI SEPARAZIONE CONSENSUALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La separazione giudiziale per fatto addebitabile ad uno dei coniugi, secondo la previsione dell'art 151 secondo comma cod civ, nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, puo essere chiesta anche in regime di separazione consensuale, per fatti sopravvenuti, ovvero per fatti pregressi ma conosciuti successivamente, che integrino violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e compromettano definitivamente la possibilita di una riconciliazione. (V 3637/77, mass n 387261; (V 1785/77, mass n 385513).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)