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Sez. 1, Sentenza n. 12551 del 22/09/2000 (Rv. 540382 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Bipartizione tra aree edificabili ed aree agricole - "Tertium genus" basato su possibilità di diverso impiego - Inammissibilità - Aree inedificabili perché gravate da vincolo archeologico - Indennità - Liquidazione in base al valore agricolo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540382-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la rigida distinzione tra aree edificabili ed aree agricole stabilita dall'art. 5 bis, comma quarto della legge n. 359 del 1992 esclude la configurabilità di una terza categoria per la quale, in ragione di particolari caratteristiche, l'indennità determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 865 del 1971 debba essere incrementata con applicazione di un correttivo; pertanto, deve essere esclusa la rilevanza della qualità di un terreno a destinazione agricola ma di riconosciuto interesse archeologico ai sensi della legge n. 1089 del 1939 (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva determinato l'indennità di esproprio mediante applicazione di un incremento del 30 per cento in relazione all'aspettativa del premio spettante al proprietario ex art. 44 legge n. 1089/1939).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 44, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)