Sez. 1, Sentenza n. 483 del 20/01/1998 (Rv. 515119 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Rigida bipartizione tra aree edificabili ed aree agricole - Tertium genus che tenga conto di possibilità di diverso impiego - Inammissibilità - Aree inedificabili perché gravate da vincolo archeologico - Indennità - Liquidazione in base al valore agricolo - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, attesa la rigida distinzione tra aree edificabili ed aree agricole stabilita dall'art. 5 bis, quarto comma, D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992 n. 359, che non ammette la riconoscibilità di una categoria intermedia, va esclusa la rilevanza delle qualità e della concreta utilizzabilità di un terreno non edificabile per la presenza di vincolo archeologico, per il quale debbono applicarsi le norme di cui al tit. II della legge 22 ottobre 1971 n. 865.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)