Sez. 3, Sentenza n. 23219 del 16/11/2005 (Rv. 585975 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Verbali redatti dai Carabinieri in tema di accertamento di un sinistro stradale - Efficacia probatoria - Portata - Potere del giudice di pervenire a differente attribuzione della responsabilità del sinistro - Configurabilità - Fondamento - Sindacabilità in cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE
La contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori (nel caso, carabinieri) non vincola il giudice del merito che, all'esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a prudente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che, superando la presunzione di colpa ex art. 2054 cod. civ., aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di risarcimento proposta dal conducente proprietario del veicolo tamponato nell'atto di effettuare una manovra di svolta verso una strada laterale, benché i carabinieri intervenuti per i rilievi del sinistro avessero nell'occasione contravvenzionato il conducente del veicolo tamponante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)