diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 14038 del 01/07/2005 (Rv. 582493 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | Verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Conseguenze - Fattispecie in tema di attraversamento di incrocio semaforizzato.
Stato
decisa il 2005-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582493-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE

Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi -ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico- oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (principio dalla S. C. affermato con riferimento a verbale di accertamento nel quale si attestava l'avvenuto transito di un'autovettura ad un crocevia mentre il semaforo proiettava luce rossa nella direzione di marcia della stessa: la S. C. ne ha tratto la conseguenza che sul punto il verbale costituisse soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, e che, pertanto, bene il giudice di merito avesse, sulla base delle emergenze processuali e del confronto delle opposte tesi difensive delle parti, ritenuto insufficientemente provata la commissione della violazione, con valutazione considerata nella specie incensurabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Strada art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)