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Sez. 4, Sentenza n. 1589 del 10/10/2001 Ud. (dep. 16/01/2002) Rv. 220385 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ | Sostituzione del giudice astenuto - Inosservanza delle disposizioni contenute negli artt.36 e 43 cod. proc. pen. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220385-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ

In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, atteso che l'art. 33 comma secondo cod. proc. pen. stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. (Principio affermato con riguardo alla decisione di designazione del nuovo giudice adottata dal presidente di sezione anziché dal presidente del tribunale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)