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Sez. 2, Ordinanza n. 17510 del 17/03/2004 Cc. (dep. 15/04/2004) Rv. 229702 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ | Ordinamento giudiziario - Applicazione del giudice - Tabelle di cui all'art. 7 bis Inosservanza - Nullità per difetto di capacità del giudice - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229702-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ

In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. , ostandovi l'espresso disposto di cui all'art. 33 comma secondo dello stesso codice, il fatto che uno dei componenti del collegio sia stato applicato all'ufficio senza l'osservanza dei criteri fissati in sede tabellare secondo il congiunto disposto degli artt. 110 e 7 bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modifiche, in quanto il mancato rispetto di tali disposizioni non attiene alla capacità generica del giudice, cui può conseguire in caso di inosservanza la nullità degli atti compiuti, ma solo alla sua capacità specifica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 n. 1, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 110 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)