Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19348 del 29/09/2015 (Rv. 637142 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 - Natura - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640, comma 1, c.p.c.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 640
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)