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Sez. 4, Sentenza n. 4347 del 26/11/2015 Ud. (dep. 02/02/2016) Rv. 265979 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Art. 28 lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008 - Misure prevenzionali - Fattispecie complesse - Individuazione delle procedure di attuazione - Obbligatorietà anche sotto la previgente disciplina di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 626 del 1994 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265979-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, la prescrizione di cui all'art. 28 lett. d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - che impone, per le ipotesi complesse, non solo la previsione delle misure prevenzionali ma anche la individuazione delle procedure da seguire per la loro attuazione e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere - era operante anche sotto la vigenza della precedente normativa di cui all'art. 4, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dovendosi ritenere che la norma già contemplasse tale procedimentalizzazione ove resa necessaria dalla natura stessa della misura prevenzionale, restando fuori dalla previsione normativa esclusivamente la necessità di individuazione delle soggettive competenze da coinvolgere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)