Sez. 4, Sentenza n. 42018 del 12/10/2011 Ud. (dep. 15/11/2011) Rv. 251932 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Sicurezza dei luoghi di lavoro - Art. 4 D.Lgs. n. 626 del 1994 - Continuità normativa con gli art. 28 e 29 D.Lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, sussiste continuità normativa tra l'art. 4 D.Lgs. n. 626 del 1994 (concernente gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) - ancorché formalmente abrogato dall'art. 304 D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) - e la vigente normativa antinfortunistica, considerato che il contenuto delle predette disposizioni risulta recepito dagli artt. 28 e 29 D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione ai rischi aziendali ed alle modalità di effettuazione della relativa valutazione, disposizioni che tutelano penalmente le predette cautele antinfortunistiche.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 29, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 304, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)