diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3442 del 03/04/1991 (Rv. 471506 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore. | Credito dell'Istituto per l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - Interessi compensativi - Esclusione - Interessi moratori - Spettanza - Rivalutazione automatica ex art. 429 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471506-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore.

Il credito dell'Inail per l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio patito dal lavoratore assicurato (artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) è produttivo di interessi che sono, non già compensativi, bensì moratori, rinvenendo essi il loro fondamento giuridico nel ritardo col quale il datore di lavoro adempie la sua obbligazione consistente nella restituzione delle somme erogate dall'ente assicuratore per l'assistenza e l'indennizzo del proprio assicurato; oltre tali interessi moratori - che, in quanto tali, devono essere espressamente richiesti - non è invece dovuta la rivalutazione automatica ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ., atteso che non si tratta di un credito di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)