Sez. L, Sentenza n. 32168 del 12/12/2024 (Rv. 673220-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO | Datore di lavoro responsabile dell'infortunio - Azione di regresso dell'INAILCredito di lavoro - Esclusione - Conseguenze - Credito di valuta - Sussistenza - Conseguenze. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO
Al credito fatto valere dall'INAILin via di regresso - nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non si applica l'art. 429 c.p.c., in quanto esso ha autonoma finalità di recupero delle somme erogate in favore dell'assicurato, diversamente dall'azione di surroga di cui all'art. 1916 c.c., e quindi non configura un credito di lavoro; esso costituisce invece credito di valuta soggetto al regime di cui all'art. 1224 c.c., per cui al creditore che li richieda devono essere riconosciuti gli interessi di mora, salvo il maggior danno, se provato.
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)