Sez. 4 - , Sentenza n. 9212 del 11/02/2020 Ud. (dep. 09/03/2020) Rv. 278606 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Reato di fuga dopo un incidente stradale con danno alle persone – Condotta penalmente rilevante – Modalità della fermata – Indicazione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO
In tema di reato di fuga dopo un incidente stradale con danno alle persone, affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti, e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitorie. (Nella specie, in cui l'imputato si era fermato dopo aver investito un pedone ed era rimasto sul luogo dell'incidente fino all'arrivo dell'ambulanza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato senza accertare se, nel dato contesto di fatto, fosse possibile o meno per lo stesso lasciare i propri dati identificativi alla donna ferita o ad altra persona, prima o dopo l'arrivo dell'ambulanza, e quanto tempo dopo l'incidente fosse sopraggiunta la polizia municipale, non essendo esigibile un'attesa senza termine dell'arrivo sul posto degli operatori di polizia).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)