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Sez. 4, Sentenza n. 34621 del 27/05/2003 Ud. (dep. 21/08/2003) Rv. 225622 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Sosta breve e momentanea - Ipotesi di reato di cui al primo ed al quarto comma dell'art. 189 cod. strada - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225622-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO

In tema di circolazione stradale, il conducente coinvolto in un incidente con danni alle persone ha l’obbligo di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento: di conseguenza, il soggetto il quale, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, compia soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi sopra menzionati, non solo risponde del reato sanzionato dall’art. 189 comma sesto (in relazione al comma primo), ma anche della violazione amministrativa di cui al citato comma quarto, sanzionata dal comma nono dell’art. 189 cod. strada.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 1, Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)