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Sez. L, Sentenza n. 7142 del 28/11/1983 (Rv. 431746 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - A.T.A.N. - FONDO DELLA CASSA DI SOCCORSO - INDENNITÀ EROGATA ALLA FINE DEL RAPPORTO - BENEFICIO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO EX ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - ESTENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431746-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - A.T.A.N. - FONDO DELLA CASSA DI SOCCORSO - INDENNITÀ EROGATA ALLA FINE DEL RAPPORTO - BENEFICIO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO EX ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - ESTENSIONE - ESCLUSIONE.*

All'indennità erogata dal fondo della cassa di soccorso dell'atan, che ha carattere autonomo rispetto all'indennità di anzianità ed alla pensione, non è estensibile, in Mancanza di una specifica previsione legislativa, il beneficio dell'anzianità di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, giacché tale beneficio opera, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, soltanto ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione (erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1961 n. 830) e ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di anzianità (corrisposta dall'atan). (V 4247/78, mass n 393893; (Conf 4334/82, mass n 422309).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)