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Sez. L, Sentenza n. 4334 del 30/07/1982 (Rv. 422309 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - A.T.A.N. - FONDO DELLA CASSA DI SOCCORSO - INDENNITÀ EROGATA ALLA FINE DEL RAPPORTO - BENEFICIO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO EX ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - ESTENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422309-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - A.T.A.N. - FONDO DELLA CASSA DI SOCCORSO - INDENNITÀ EROGATA ALLA FINE DEL RAPPORTO - BENEFICIO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO EX ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - ESTENSIONE - ESCLUSIONE.*

Il fondo della cassa di soccorso dell'a.T.A.N. Costituisce una Forma particolare di risparmio collettivo alimentato dai contributi volontari degli iscritti, fra cui, in caso di Estinzione del fondo medesimo, si ripartiscono gli eventuali residui attivi. Pertanto, all'indennità da esso erogata alla fine del rapporto - la quale ha carattere autonomo rispetto all'indennità di anzianità e alla pensione - non è estensibile, in Mancanza di una specifica previsione legislativa, il beneficio dell'anzianità di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (norme a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), giacché tale beneficio opera, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge n. 824 del 1971, soltanto ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione (corrisposta dall'i.N.P.S. ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1961 n. 830) e ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di anzianità (corrisposta dall'a.T.A.N.). (V 4247/78, mass n 393893).*

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 10, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)