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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 131 del 1999

Decisione
decisa il 1999-04-12, depositata il 1999-04-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:131
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24625

  • Parlamento
  • Immunità parlamentari
  • Procedimento penale, innanzi al tribunale di caltanissetta, in cui il deputato vittorio sgarbi è stato chiamato a rispondere, per le opinioni espresse in una trasmissione televisiva, del delitto di diffamazione a mezzo stampa
  • Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dallo stesso deputato sgarbi nei confronti del tribunale, per la pretesa insindacabilità, ex art. 68, comma prima, Cost., delle dichiarazioni incriminate
  • Esame delibativo
  • Rilevato difetto, in mancanza di una deliberazione di insindacabilità da parte della camera dei deputati, del requisito oggettivo della sussistenza attuale della "materia di conflitto"
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi, nei confronti del Tribunale di Caltanissetta, prima sezione penale, in relazione al procedimento penale nel quale è stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Giancarlo Caselli, per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva - ricorso formulato, con riferimento anche alle norme della Costituzione degli artt. 21, 24, 25 e 67 (poste a garanzia della libertà di pensiero, del diritto di difesa, e dei principi per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, e ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato) in base all'assunto che, dovendo le dichiarazioni incriminate ritenersi insindacabili in forza dell'art. 68, primo comma, Cost., si era avviato da parte del Tribunale un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, già in sede di prima delibazione (art. 37, commi terzo e quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilità da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potestà di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, la sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorità giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non può essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorità giudiziaria. - V. 'ex plurimis", O. n. 446/1998 e S. nn. 265/1997 e 1150/1988).

Norme impugnate

  • decreto Tribunale di Caltanissetta.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato, con ricorso depositato il 3 dicembre 1998 ed iscritto al n. 104 del registro ammissibilità conflitti, dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale di Caltanissetta, prima sezione penale. Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
punto 1
Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del Parlamento, espone d'essere stato querelato per il reato di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva in ordine a taluni effetti prodotti dall'"uso distorto di mezzi di diffusione di notizie"; che, secondo il ricorrente, il processo penale instaurato a suo carico per il suindicato reato vulnera le norme della Costituzione che rispettivamente garantiscono la libertà di pensiero, l'esercizio del diritto di difesa, pongono il principio secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, definiscono le funzioni dei membri del Parlamento e stabiliscono che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio di dette funzioni (artt. 21, 24, 25, 67 e 68 della Costituzione); che, secondo l'istante, sussiste la "legittimazione del membro del Parlamento a richiedere il giudizio della Corte su di un conflitto ex art. 134 della Costituzione" e, quindi, egli chiede che la Corte dichiari che, "con i comportamenti denunciati, i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti il Tribunale di Caltanissetta, sezione prima penale" "hanno avviato un conflitto contro il Parlamento".
punto 2
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (ex plurimis ord. n. 446 del 1998; sentenze n. 265 del 1997; n. 1150 del 1998); che, ancora secondo detto orientamento giurisprudenziale, la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire soltanto a posteriori quando risulti una divergenza tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorità giudiziaria; che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali è stato iniziato il procedimento penale in oggetto; che, conseguentemente, non può ritenersi vi sia materia di un conflitto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze