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Sez. 5, Sentenza n. 14911 del 28/06/2007 (Rv. 599229 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Versamento effettuato attraverso ritenuta operata dal sostituto d'imposta - Presentazione dell'istanza di rimborso - Legittimazione sia del sostituto che del sostituito - Sussistenza - Successiva fase di impugnazione in giudizio del diniego dell'Amministrazione - Legittimazione esclusiva del soggetto richiedente il rimborso.
Stato
decisa il 2007-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599229-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso delle imposte sui redditi a seguito di versamento delle stesse da parte del sostituto d'imposta, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, attribuisce la legittimazione a richiedere il rimborso dei versamenti diretti sia al soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. "sostituto d'imposta"), sia, al secondo comma, al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. "sostituito"), senza peraltro che, ai fini della successiva fase di instaurazione del processo tributario relativo all'eventuale rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, ciascuno dei soggetti possa beneficiare dell'istanza presentata esclusivamente dall'altro, sostituendosi processualmente allo stesso in caso di eventuale inerzia di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)