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Sez. 1, Sentenza n. 1433 del 09/02/2000 (Rv. 533653 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Fra "sostituto" e "sostituito" d'imposta - Indebito pagamento dell'imposta sui redditi da parte del "sostituto" - Presentazione dell'istanza di rimborso solo da parte del medesimo - Successiva inerzia dello stesso nell'impugnativa del provvedimento di diniego dell'Amministrazione finanziaria - Conseguenze - Sostituzione processuale da parte del "sostituito" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Successiva chiamata in causa del "sostituto" - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533653-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di rimborso di imposte sui redditi a seguito di versamento diretto delle stesse ed in relazione a quella particolare fattispecie di solidarietà passiva di imposta, che caratterizza i rapporti fra "sostituto" e "sostituito" d'imposta, il fatto che la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 preveda la concorrente legittimazione dei due soggetti a presentare istanza di rimborso non significa che, ai fini della successiva fase dell'instaurazione del processo tributario relativo all'eventuale rifiuto (esplicito o implicito) dell'Amministrazione finanziaria, ciascuno dei soggetti possa beneficiare dell'istanza presentata esclusivamente dall'altro, sostituendosi processualmente allo stesso in caso di eventuale inerzia di quest'ultimo successivamente alla presentazione dell'istanza di rimborso. Da ciò consegue che il "sostituito" d'imposta che non abbia presentato tempestiva istanza di rimborso dell'imposta per lui indebitamente pagata dal "sostituto" previa effettuazione della ritenuta, non può neppure impugnare innanzi al giudice tributario l'eventuale provvedimento dell'amministrazione finanziaria con il quale sia stata rigettata l'istanza di rimborso tempestivamente presentata, invece, dal coobbligato d'imposta. Nè d'altronde il "sostituito" può avvalersi dello schema dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del "sostituto", onde superare le conseguenze dell'eventuale inerzia processuale del medesimo, posto che, da un lato, la solidarietà d'imposta sussistente fra i due soggetti in questione non dà luogo a litisconsorzio necessario, e posto che in ogni caso l'eventualmente provocato intervento del "sostituto" non varrebbe a sanare le preclusioni a sua volta maturatesi nei confronti di quest'ultimo in virtù della mancata impugnazione del provvedimento di diniego di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)