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Sez. 1 - , Sentenza n. 49673 del 01/10/2019 Ud. (dep. 06/12/2019) Rv. 278082 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Attenuante della minore età ex art. 98 cod. pen. - Possibilità di duplice valutazione dell’età del minore – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278082-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

In tema di circostanze attenuanti, l'età del minore può essere valutata al duplice fine di riconoscere l'attenuante della minore età di cui all'art. 98 cod. pen. e per fondare il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in cui il riferimento alla età del minore non rileva in sé ma in ragione degli elementi familiari ed ambientali che ne hanno influenzato la crescita nella fase adolescenziale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto le attenuanti in relazione ad un delitto di omicidio commesso da minore quindicenne, cresciuto in condizioni di deprivazione morale e in una situazione ambientale deficitaria per lo stato di detenzione di tutti i familiari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)