Sez. 3, Sentenza n. 33004 del 07/04/2015 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264193 - 01
IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - IN GENERE | Minorenne infradiciottenne imputabile - Diminuente ex art. 98 cod. pen. - Applicazione discrezionale da parte del giudice - Esclusione - Obbligatorietà - Sussistenza - Applicazione - Criteri.
IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - IN GENERE
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta, al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65 n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)