diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 973 del 18/02/1986 (Rv. 444493 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - TERMINE PER IL LICENZIAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444493-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - TERMINE PER IL LICENZIAMENTO.*

Il datore di lavoro non deve necessariamente intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto nella immediatezza della cessazione dell'ultimo stato di infermità del dipendente, ma ben può avvalersi della relativa facoltà pur dopo la ripresa del lavoro del dipendente medesimo, senza che simile ritardo possa interpretarsi come rinuncia tacita al diritto di recesso. (V 5871/79, mass n 402539).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)