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Sez. L, Sentenza n. 3869 del 05/09/1989 (Rv. 463727 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - SUPERAMENTO DEL RELATIVO PERIODO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - MANCATA TEMPESTIVITÀ - LEGITTIMITÀ - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463727-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - SUPERAMENTO DEL RELATIVO PERIODO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - MANCATA TEMPESTIVITÀ - LEGITTIMITÀ - PERSISTENZA - LIMITI.*

Mentre l'immediatezza dell'intimazione del licenziamento per giusta causa condiziona la legittimità del licenziamento stesso, la Mancanza di tempestività del recesso del datore di lavoro in ipotesi di superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore ammalato non inficia la legittimità di tale recesso, salvo che ad essa si accompagnino altri elementi di fatto - la cui prova è a carico del lavoratore - tali da far configurare la rinuncia del datore di lavoro ad avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto. (V 7200/86, mass n 449273; (V 973/86, mass n 444493; (V 2868/85, mass n 440617).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)