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Sez. 3, Sentenza n. 514 del 05/02/1977 (Rv. 384065 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO - NATURA - GIUDICE COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1977-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384065-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO - NATURA - GIUDICE COMPETENTE.*

Il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria, che si inquadra tra i mezzi di impugnazione previsti dal vigente sistema processuale (art 323 cod proc civ) ha carattere di Azione rescissoria autonoma, distinta dall'Azione che ha formato oggetto e materia del contendere nel processo precedente. Di conseguenza essa, anziche proporsi davanti al giudice ordinario di primo grado, va proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi dell'art 405 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)