Sez. 2, Sentenza n. 5466 del 08/11/1985 (Rv. 442675 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - DOMANDA - IN GENERE - COMPETENZA - GIUDICE CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA IMPUGNATA - COMPETENZA FUNZIONALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - DOMANDA - IN GENERE - COMPETENZA - GIUDICE CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA IMPUGNATA - COMPETENZA FUNZIONALE.*
L'opposizione di terzo ordinaria, avendo carattere di Azione rescissoria autonoma, distinta dall'Azione che ha formato oggetto e materia del contendere nel processo precedente, non va proposta davanti al giudice di primo grado, competente secondo le regole generali, bensì davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, come dispone l'art. 405 cod. proc. civ.. tale Competenza ha carattere funzionale ed inderogabile onde non può subire eccezioni per ragioni di connessione, ivi compresa quella derivante dall'esperimento della domanda riconvenzionale. (V 514/77, mass n 384065).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)