Sez. 2, Sentenza n. 4897 del 26/04/1993 (Rv. 482049 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza | Del giudice dell'opposizione - Funzionalità ed inderogabilità - Proposizione di domanda nei confronti di una Amministrazione dello Stato appartenente ex art. 25 cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice - Conseguenze.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza
L'art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito riguardo all'opposizione una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di connessione; ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda nei confronti di una P.A. che appartiene, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, quello dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il giudizio di opposizione e rimettendo quella domanda al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)