Sez. 1, Sentenza n. 1810 del 20/02/1991 (Rv. 471021 - 01)
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Assicurazione. | Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione - Diritto dell'assicuratore al recupero dello sconto concesso all'assicurato in relazione alla pattuita scadenza del contratto - Prescrizione - Termine.
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Assicurazione.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto di assicurazione la pretesa risarcitoria dell'assicuratore, avente ad oggetto il recupero dello sconto concesso all'assicurato in relazione alla pattuita scadenza del contratto, trova fondamento nell'inadempimento contrattuale e ricade, per tale ragione, nel regime prescrizionale dettato dall'art. 2952 cod. civ. per tutti i diritti che discendono dal contratto stesso, senza che sia invocabile il più lungo termine di prescrizione, stabilito dall'art. 2953 cod. civ., nel caso in cui sia divenuto irrevocabile il decreto ingiuntivo, ottenuto dallo assicuratore per il pagamento di premi insoluti, ma non costituente giudicato implicito sulla debenza, sia pure in via generica, di danni causati dall'inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)