Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6413 del 03/03/2023 (Rv. 667209 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE | Pagamento anticipato del premio in unica soluzione - Cessazione "ante tempus" del rischio - Diritto alla restituzione del premio per il periodo non goduto - Sussistenza - Conseguenze in ordine alla prescrizione. PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - In genere.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE
Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.
Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1899, Cod. Civ. art. 1897, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)