Sez. 2, Sentenza n. 5851 del 16/03/2006 (Rv. 586495 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI | Collegamento negoziale - Requisiti - Fattispecie relativa al collegamento negoziale tra contratti tipici.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI
Affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. (Nella specie, relativa alla stipula di due contratti, con uno dei quali da una parte veniva trasferita la titolarità di quote di una società proprietaria di un complesso immobiliare e dall'altra ci si impegnava a corrispondere una rendita vitalizia, mentre con l'altro si cedevano, verso corrispettivo, i diritti sulla produzione artistica di una delle parti, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tesi della fusione dei due contratti in un unico negozio complesso trattandosi, per converso, di contratti tipici, dotati ognuno di una propria causa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)