Sez. 3, Sentenza n. 17145 del 27/07/2006 (Rv. 593959 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Leasing finanziario - Natura - Contratto trilaterale o plurilaterale - Configurabilità - Esclusione - Collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura - Configurabilità - Causa concreta - Interesse al godimento della cosa - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo -noto al fornitore- di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicchè le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)