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Sez. L, Sentenza n. 7816 del 20/12/1986 (Rv. 449758 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO - IMPUGNAZIONI IN GIUDIZIO DOPO L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449758-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO - IMPUGNAZIONI IN GIUDIZIO DOPO L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il provvedimento di trasferimento del lavoratore subordinato è impugnabile in giudizio anche se al momento della proposizione dell'Azione giudiziaria il rapporto si sia estinto ove risulti che il lavoratore abbia comunque interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) per il fatto di vantare una ragione di danno o di rimborso spese come conseguenza dell'accertata illegittimità del provvedimento stesso. (V 4572/86, mass n 447308; (V 4713/79, mass n 401272).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)