Sez. L, Sentenza n. 4713 del 29/08/1979 (Rv. 401272 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE PER COMPROVATE RAGIONI ORGANIZZATIVE - RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI RAGGIUNGIMENTO DEL NUOVO POSTO - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE PER COMPROVATE RAGIONI ORGANIZZATIVE - RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI RAGGIUNGIMENTO DEL NUOVO POSTO - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*
Qualora il prestatore d'opera in assenza di valide ragioni, si rifiuti di raggiungere il nuovo posto di lavoro assegnatogli col provvedimento di trasferimento adottato per comprovate ragioni organizzative, si verifica un'ipotesi di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, che legittima il datore di lavoro a disporre il licenziamento del dipendente per giustificato motivo, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604. (V 855/77, mass n 384470; (V 1073/75, mass n 374494).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)