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Sez. L, Sentenza n. 13868 del 18/06/2014 (Rv. 631634 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Impresa con pluralità di lavorazioni in materia di carpenteria metallica - Classificazione ai fini contributivi - Voci 6211 e 6212 del d.m. del 18 giugno 1988 - Insufficienza - Conseguenze - Consulenza tecnica d'ufficio - Necessità.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631634-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In tema di determinazione di premi per l'assicurazione contro gli infortuni, qualora l'impresa svolga una pluralità di lavorazioni in materia di carpenteria metallica, la riconducibilità alle voci tariffarie n. 6211 e n. 6212, di cui al d.m. 18 giugno 1988, deve tenere conto che la prima riguarda le lavorazioni "con posa in opera", mentre la seconda concerne quelle "senza posa in opera", e, pertanto, non esauriscono l'ambito delle "costruzioni di carpenteria metallica e lavori in metallo". Ne consegue che, ove la lavorazione non sia espressamente riconducibile ad alcuna voce tariffaria, è necessario, in conformità all'art. 4 del d.m. cit., disporre consulenza tecnica per analizzare le operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, così da poterla inscrivere in una determinata previsione tariffaria.

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 4, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)